Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la materia del contrasto alla pedofilia trova la sua disciplina nelle leggi 15 febbraio 1996, n. 66, e 3 agosto 1998, n. 269, che ne costituiscono le principali fonti normative.
      In particolare, la legge 3 agosto 1998, n. 269, apportando modifiche significative e rilevanti al codice penale, ha introdotto una serie di norme contro la pedofilia, che costituiscono il risultato dell'impegno assunto dal nostro Paese, in virtù della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e della successiva Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, in ordine alla tutela dei fanciulli, o, per essere più precisi, dei minori, contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicofisico, spirituale, morale e sociale.
      Tuttavia, nel corso degli anni, la legislazione vigente si è più volte rivelata insufficiente, a fronte dell'esigenza di dare risposte immediate ed efficaci, sia sul piano repressivo, sia quello preventivo, rispetto alla grave diffusione del fenomeno.
      La pedofilia, purtroppo, rappresenta una delle grandi piaghe della nostra epoca,

 

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che vede come protagonisti, in qualità di vittime, un numero sempre più elevato di minori.
      Si parla, infatti, di circa 2 milioni di minori soggetti a sfruttamento e violenza sessuali. Un dato, di certo, estremamente allarmante!
      Ogni giorno, nel mondo, sempre più bambini e giovanissimi sono vittime dello sfruttamento e dell'abuso sessuali. Da qui l'impellente necessità di un'azione sempre più incisiva per contrastare un fenomeno così aberrante e odioso.
      La tutela dei minori contro tale infamante reato va esercitata con determinazione, prevedendo pene severissime per i responsabili di così gravi delitti, che minano nel profondo la società civile e provocano danni irreparabili sulla vita del minore colpito, che, come l'esperienza insegna, difficilmente riesce a ritrovare il suo normale equilibrio psichico.
      La presente iniziativa legislativa nasce, così, dalla presa di coscienza del dramma degli abusi indiscriminati sui minori e prevede, da una parte, pene severissime da scontare in carcere fino all'ultimo giorno e, dall'altra, l'attuazione della «castrazione chimica» (o blocco androgenico totale), attraverso l'assunzione di farmaci capaci di ridurre la libido.
      Elementi fondamentali della presente proposta di legge sono, infine, l'estensione della protezione del minore sino al diciottesimo anno di età; la previsione della pena di reclusione da otto a quattordici anni e della multa da euro 25.000 a euro 125.000; l'istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado.
 

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